LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 16 novembre 1989 al n. 672/89 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 7 novembre 1989 e 8 novembre 1989 da Berna Giuseppe, nato a Codogna (Vicenza) il 1 ottobre 1935 e residente in Bressanone, via Goethe 8; Vigolo Natale, nato a Cornedo Vicentino il 26 dicembre 1938 e residente in Bolzano, via Palermo 43/B/14; Pauletto Margherita in Vigolo, nata a Dueville (Vicenza) il 29 marzo 1939 e residente in Bolzano, via Palermo n. 43/B/14, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Sergio Dragogna di Bolzano ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Franco Nardelli di Trento, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attori, contro il consorzio tra i comuni di Ortisei, S. Cristina, Selva Val Gardena e Castelrotto, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Barbato di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Mario Torboli di Trento, per delega a margine della comparsa di risposta, convenuti. Oggetto: Opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 1996. F a t t o Nel corso della procedura di esproprio, promossa dal Consorzio dei comuni di Ortisei, Selva Val Gardena e Castelrotto finalizzata all'acquisizione di aree necessarie per la costruzione del deposito per i resti della lavorazione dei rifiuti solidi, il presidente della G.P.A. di Bolzano con decreto emesso ai sensi dell'art. 9 legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15 di data 20 settembre 1989, determinava, in relazione ai terreni espropriati in p.t. 1939/II C.C. Castelrotto per mq. 4207 della p.f. 2780/3 di proprieta' per 6/4 di Berna Giuseppe e per 1/6 ciascuno di Vigolo Natale e Pauletto Margherita in Vigolo in comunione legale, l'indennita' espropriativa di L. 8.203.650 ciascuno oltre all'indennita' aggiuntiva a corpo di L. 8.414.000 per un complessivo importo di L. 16.617.650. Contro il decreto sopra menzionato proponevano opposizione Berna Giuseppe Vigolo Natale e Pauletto Margherita in Vigolo, sostenendo l'incongruita' dell'indennita' liquidata dalla p.a. Disposta C.T.U., in esito al deposito dell'elaborato tecnico, la causa e' passata in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 1996. Motivazione Rilevasi dall'espletata consulenza che l'area ablata di mq. 4207 e' parte della p.f. 2780/3 descritta nel catasto di Castelrotto alla p.t. 1939/II come bosco di V ed avente una superficie complessiva di mq. 6017. Detta area ubicata nel fondovalle del Rio Gardena, a circa 5 km dall'abitato di Ortisei, e' prossima alla ss 242 della Valgardena. Il p.u.c. di Castelrotto la inserisce in zona artigianale. Come ha evidenziato il c.t.u. e come puo' ragionevolmente dedursi dalla situazione oggettiva del terreno espropriato, vertesi in ipotesi di esproprio parziale poiche', a seguito della procedura espropriativa, la p.f. 2780/3 degli orginari mq. 6017 viene ridotta a mq. 1810 e pertanto la fattispecie viene regolata giuridicamente dalla legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, specificatamente dall'art. 26 di detta legge. Fatte tali premesse, non puo' sfuggire all'attenzione della Corte il problema creatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 nel testo coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 che ha introdotto in materia di espropriazione per pubblica utilita' una radicale innovazione al sistema indennitario, con efficacia retroattiva. E, siccome non risulta che l'autorita' legislativa regionale abbia adeguato le proprie norme, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 e nel termine fissato dal menzionato articolo, ai principi fondamentali innovativi introdotti dall'art. 5-bis legge statale, sorgono dubbi di costituzionalita' riguardo alla legge regionale (art. 25 come richiamato dall'art. 26) che dovrebbe applicarsi alla fattispecie. Per quanto concerne il problema della rilevanza della prospettata questione di costituzionalita', si osserva che il consulente tecnico, in maniera attendibile, tenuto conto delle peculiarita' oggettive dell'area ablata, ha determinato in L. 130.000 mq. il valore venale del terreno in contestazione. Ed allora, dato che l'art. 26 della legge regionale n. 7/56 indica l'indennita' nella differenza tra il valore che l'intera area avrebbe avuto in una libera contrattazione (valore venale) e il diminuito valore che potra' avere l'area residua dopo l'occupazione, appare evidente come l'indennita' di espropriazione, risultante dall'applicazione della citata norma, sia consistentemente ben piu' elevata, rispetto a quella che si avrebbe, applicando i criteri fissati dall'art. 5-bis legge statale n. 359/92. Difatti, seguendo il conteggio effettuato dal c.t.u. l'indennita' spettante agli opponenti e' la seguente: valore immobiliare ante-occupazione L. 130.000 mq. times 6017 mq: = L. 782.210.000 - L. 25.340.000 (valore area post-esproprio ulteriormente deprezzata per sua riduzione e sua ubicazione a ridosso di una discarica) = L. 504.870.000. Seguendo i criteri dettati dall'art. 5-bis l'indennita' risulterebbe: L. 130.000 mq. cui andrebbe sommato, il reddito dominicale che e' notoriamente basso e che, in ogni caso, non potrebbe mai superare le 1.000 lire al mq. per cui, si arriverebbe ad un valore di 130.000 mq. + 1.000 mq.: 2 = L. 65.500 mq. che evidentemente porterebbe a valori dimezzati pur prescindendo dall'ulteriore abbattimento del 40% stabilito dalla menzionata norma. Relativamente alla non manifesta infondatezza della dedotta questione, si osserva che, nel caso particolare, l'area destinata dal regolamento edilizio dal comune di Castelrotto a zona artigianale, ha acquisito valore - senza che i proprietari ne abbiano arricchito la consistenza con specifici investimenti (rendita di posizione) - per effetto degli investimenti che nella zona sono stati effettuati dalla collettivita' (basti pensare alla vicinanza della strada ss 242 e a tutte le infrastrutture connesse alla zona artigianale). Per effetto dell'art. 5-bis legge n. 359/1992 vengono a limitarsi le locupletazioni ingiustificate che graverebbero, per le ragioni anziesposte, sulla collettivita', collettivita' che invece recupera la plusvalenza connessa agli investimenti pubblici sopportati dalla generalita' dei cittadini. Al tempo stesso vengono a rispettarsi le particolari necessita' economiche della collettivita' provocate dalla difficile congiuntura (debito pubblico). Con la sentenza 5/8 maggio 1995 n. 153, la Corte costituzionale ha affermato l'obbligatorieta' dell'osservanza del principio introdotto da detta norma, nella regione a statuto speciale siciliana. Difatti questa norma rientra nel novero di quelle fondamentali delle riforme economico-sociali, le quali, a loro volta, costituiscono un limite anche per l'esercizio delle competenze legislative ivi comprese quelle della regione Trentino-Alto Adige, il cui statuto, pur demandando alla competenza primaria del legislatore locale la materia delle espropriazioni, pone esplicitamente ad esso il limite rappresentato dalle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (artt. 4 e 8 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 680). Piu' di recente, v. anche Corte cost. 7/19 marzo 1996 n. 80. Per queste ragioni viene a porsi il problema della compatibilita' dell'art. 25 legge reg.le T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 (in base al quale va effettuato il calcolo di cui al menzionato art. 26) con i principi introdotti dal piu' volte citato art. 5-bis legge statale. Questa Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 investe della questione la competente Corte costituzionale.