LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile in primo
 grado iscritta a ruolo in data 16 novembre 1989  al  n.  672/89  r.g.
 promossa  con  atto  di citazione in opposizione notificato in data 7
 novembre 1989 e 8 novembre 1989 da Berna  Giuseppe,  nato  a  Codogna
 (Vicenza)  il 1 ottobre 1935 e residente in Bressanone, via Goethe 8;
 Vigolo Natale, nato  a  Cornedo  Vicentino  il  26  dicembre  1938  e
 residente  in  Bolzano,  via  Palermo 43/B/14; Pauletto Margherita in
 Vigolo, nata a Dueville (Vicenza) il 29 marzo  1939  e  residente  in
 Bolzano,  via  Palermo  n.    43/B/14,  tutti  rappresentati e difesi
 dall'avv.to Sergio Dragogna di Bolzano ed  elettivamente  domiciliati
 presso  l'avv.to  Franco  Nardelli  di  Trento,  per delega a margine
 dell'atto di citazione in opposizione, attori,  contro  il  consorzio
 tra   i   comuni  di  Ortisei,  S.  Cristina,  Selva  Val  Gardena  e
 Castelrotto, in persona del presidente pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso   dall'avv.to   Mario  Barbato  di  Bolzano  ed  elettivamente
 domiciliato presso l'avv.to Mario Torboli di  Trento,  per  delega  a
 margine della comparsa di risposta, convenuti.
   Oggetto:  Opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta
 in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 1996.
                               F a t t o
   Nel  corso della procedura di esproprio, promossa dal Consorzio dei
 comuni di  Ortisei,  Selva  Val  Gardena  e  Castelrotto  finalizzata
 all'acquisizione  di  aree necessarie per la costruzione del deposito
 per i resti della lavorazione dei rifiuti solidi, il presidente della
 G.P.A. di Bolzano con decreto  emesso  ai  sensi  dell'art.  9  legge
 provinciale  20  agosto  1972  n.  15  di  data  20  settembre  1989,
 determinava, in relazione ai terreni espropriati in p.t. 1939/II C.C.
 Castelrotto per mq. 4207 della p.f. 2780/3 di proprieta' per  6/4  di
 Berna  Giuseppe  e  per  1/6  ciascuno  di  Vigolo  Natale e Pauletto
 Margherita in Vigolo in comunione legale, l'indennita'  espropriativa
 di  L.  8.203.650 ciascuno oltre all'indennita' aggiuntiva a corpo di
 L. 8.414.000 per un complessivo importo di L. 16.617.650.
   Contro il decreto sopra menzionato  proponevano  opposizione  Berna
 Giuseppe  Vigolo  Natale  e Pauletto Margherita in Vigolo, sostenendo
 l'incongruita' dell'indennita' liquidata dalla p.a.
   Disposta C.T.U., in esito al deposito  dell'elaborato  tecnico,  la
 causa  e'  passata  in  decisione all'udienza collegiale del 2 luglio
 1996.
                              Motivazione
   Rilevasi dall'espletata consulenza che l'area ablata di mq. 4207 e'
 parte della p.f. 2780/3 descritta nel  catasto  di  Castelrotto  alla
 p.t.  1939/II come bosco di V ed avente una superficie complessiva di
 mq. 6017.
   Detta area ubicata nel fondovalle del Rio Gardena,  a  circa  5  km
 dall'abitato di Ortisei, e' prossima alla ss 242 della Valgardena.
   Il p.u.c. di Castelrotto la inserisce in zona artigianale.
   Come  ha  evidenziato il c.t.u. e come puo' ragionevolmente dedursi
 dalla  situazione  oggettiva  del  terreno  espropriato,  vertesi  in
 ipotesi  di  esproprio  parziale  poiche',  a seguito della procedura
 espropriativa, la p.f. 2780/3 degli orginari mq. 6017 viene ridotta a
 mq. 1810 e pertanto  la  fattispecie  viene  regolata  giuridicamente
 dalla legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, specificatamente dall'art.
 26 di detta legge.
   Fatte  tali  premesse, non puo' sfuggire all'attenzione della Corte
 il problema creatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis
 d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 nel testo  coordinato  con  la  legge  di
 conversione  8  agosto  1992  n.  359 che ha introdotto in materia di
 espropriazione per pubblica  utilita'  una  radicale  innovazione  al
 sistema indennitario, con efficacia retroattiva.
   E,  siccome non risulta che l'autorita' legislativa regionale abbia
 adeguato le proprie norme, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.  16  marzo
 1992  n.  266  e  nel  termine  fissato  dal  menzionato articolo, ai
 principi fondamentali innovativi  introdotti  dall'art.  5-bis  legge
 statale,  sorgono  dubbi  di  costituzionalita'  riguardo  alla legge
 regionale  (art.  25  come  richiamato  dall'art.  26)  che  dovrebbe
 applicarsi alla fattispecie.
   Per  quanto  concerne il problema della rilevanza della prospettata
 questione di costituzionalita', si osserva che il consulente tecnico,
 in maniera attendibile, tenuto  conto  delle  peculiarita'  oggettive
 dell'area  ablata,  ha determinato in L. 130.000 mq. il valore venale
 del terreno in contestazione. Ed allora, dato  che  l'art.  26  della
 legge  regionale  n. 7/56 indica l'indennita' nella differenza tra il
 valore che l'intera area avrebbe avuto in una  libera  contrattazione
 (valore venale) e il diminuito valore che potra' avere l'area residua
 dopo    l'occupazione,   appare   evidente   come   l'indennita'   di
 espropriazione, risultante dall'applicazione della citata norma,  sia
 consistentemente  ben piu' elevata, rispetto a quella che si avrebbe,
 applicando i criteri fissati dall'art. 5-bis legge statale n. 359/92.
   Difatti, seguendo il conteggio effettuato dal  c.t.u.  l'indennita'
 spettante   agli   opponenti   e'  la  seguente:  valore  immobiliare
 ante-occupazione L. 130.000 mq.  times 6017 mq: = L. 782.210.000 - L.
 25.340.000 (valore area post-esproprio ulteriormente  deprezzata  per
 sua  riduzione  e  sua  ubicazione  a  ridosso di una discarica) = L.
 504.870.000.
   Seguendo   i   criteri   dettati   dall'art.   5-bis   l'indennita'
 risulterebbe:    L.  130.000  mq.  cui  andrebbe  sommato, il reddito
 dominicale che e'  notoriamente  basso  e  che,  in  ogni  caso,  non
 potrebbe mai superare le 1.000 lire al mq. per cui, si arriverebbe ad
 un  valore  di  130.000  mq.  +  1.000  mq.:  2  =  L. 65.500 mq. che
 evidentemente  porterebbe  a  valori   dimezzati   pur   prescindendo
 dall'ulteriore abbattimento del 40% stabilito dalla menzionata norma.
   Relativamente   alla   non  manifesta  infondatezza  della  dedotta
 questione, si osserva che, nel caso particolare, l'area destinata dal
 regolamento edilizio dal comune di Castelrotto a zona artigianale, ha
 acquisito valore - senza che i proprietari ne abbiano  arricchito  la
 consistenza  con  specifici investimenti (rendita di posizione) - per
 effetto degli investimenti che nella zona sono stati effettuati dalla
 collettivita' (basti pensare alla vicinanza della strada ss 242  e  a
 tutte le infrastrutture connesse alla zona artigianale).
   Per  effetto  dell'art. 5-bis legge n. 359/1992 vengono a limitarsi
 le locupletazioni ingiustificate che  graverebbero,  per  le  ragioni
 anziesposte,  sulla  collettivita', collettivita' che invece recupera
 la plusvalenza connessa agli investimenti pubblici  sopportati  dalla
 generalita' dei cittadini.
   Al  tempo  stesso  vengono  a rispettarsi le particolari necessita'
 economiche della collettivita' provocate dalla difficile  congiuntura
 (debito pubblico).
   Con  la sentenza 5/8 maggio 1995 n. 153, la Corte costituzionale ha
 affermato l'obbligatorieta' dell'osservanza del principio  introdotto
 da detta norma, nella regione a statuto speciale siciliana.
   Difatti  questa  norma  rientra  nel  novero di quelle fondamentali
 delle  riforme   economico-sociali,   le   quali,   a   loro   volta,
 costituiscono  un  limite  anche  per  l'esercizio  delle  competenze
 legislative ivi comprese quelle della regione Trentino-Alto Adige, il
 cui statuto, pur demandando alla competenza primaria del  legislatore
 locale  la  materia delle espropriazioni, pone esplicitamente ad esso
 il limite  rappresentato  dalle  "norme  fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali  della  Repubblica"  (artt.  4 e 8 d.P.R. 31 agosto
 1972 n. 680). Piu' di recente, v. anche Corte cost. 7/19  marzo  1996
 n. 80.
   Per  queste  ragioni viene a porsi il problema della compatibilita'
 dell'art. 25 legge reg.le T.A.A. 17 maggio 1956  n.  7  (in  base  al
 quale  va  effettuato  il calcolo di cui al menzionato art. 26) con i
 principi introdotti dal piu' volte citato art. 5-bis legge statale.
   Questa Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui  all'art.
 23  legge  11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs. 16 marzo
 1992  n.  266   investe   della   questione   la   competente   Corte
 costituzionale.